NUOVA ETICHETTATURA DELLE CARNI FRESCHE O CONGELATE DI SUINO, POLLAME, OVICAPRINO
NUOVA ETICHETTATURA DELLE CARNI FRESCHE O CONGELATE DI SUINO, POLLAME, OVICAPRINO
In vigore dal 01 aprile 2014
Cosa dobbiamo sapere
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
Reg. di esecuzione n. 1337/2013 della Commissione che fissa le regole per l’applicazione del regolamento n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo le indicazioni del paese di origine o del luogo di provenienza.
PER TUTTE LE SPECIE: L’indicazione “ORIGINE ITALIA” può essere utilizzata solo se l’animale è nato, allevato e macellato in Italia.
SUINI: L’indicazione “ALLEVATO IN ITALIA” può essere utilizzata solo se:
1) L’animale viene macellato sopra i 6 mesi ed ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia;
2) L’animale è entrato in Italia ad un peso inferiore ai30 kge viene macellato ad un peso superiore ad80 kg;
3) L’animale viene macellato ad un peso inferiore ad80 kged ha trascorso l’intero periodo di allevamento in Italia.
OVI-CAPRINI: L’indicazione “ALLEVATO IN ITALIA” può essere utilizzata solo se:
1) L’animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia;
2) L’animale viene macellato sotto i 6 mesi ed ha trascorso l’intero periodo di allevamento in Italia.
POLLAME: L’indicazione “ALLEVATO IN ITALIA” può essere utilizzata solo se:
1) L’animale ha trascorso almeno l’ultimo mese in Italia;
2) L’animale viene macellato sotto 1 mese di età ed ha trascorso l’intero periodo di ingrasso in Italia.
Visuallizza la tabella con un click sul seguente link:
2014 Tabella – carne di suino, pollame, ovicaprino
NOTA BENE:
Qualora il periodo di allevamento di cui alla lettera a) non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri né dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione di cui alla lettera a) è sostituita da «Allevato in: vari Stati membri dell’UE» o, nel caso in cui le carni o gli animali siano stati importati nell’Unione, da «Allevati in: vari paesi extra UE» o «Allevati in: vari paesi dell’UE e paesi extra UE».
NOTA BENE:
Deroga per carni provenienti da paesi terzi
In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l’etichetta delle carni di cui all’articolo 1, importate per immissione sul mercato dell’Unione e per le quali le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), non sono disponibili, deve contenere l’indicazione «Allevato in: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo in cui l’animale è stato macellato)».